Art. 6
In vigore dal 13 lug 1990
1. L'originale del documento commerciale omologato deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario, salvo il disposto di cui all', paragrafo 2, del regolamento CEE n. 986/89. Delle tre copie, la prima, a cura del venditore o dello speditore, deve essere inviata, a mezzo di lettera o pacco raccomandato, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione all'ufficio repressione frodi che opera nella circoscrizione di spedizione, fatto salvo il disposto di cui all' del regolamento CEE n. 986/89, la seconda deve essere conservata da colui che cede il prodotto, mentre la terza deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-6