Art. 8
In vigore dal 13 lug 1990
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 986/89, così come modificato dall' del regolamento CEE n. 2600/89, fino al 31 dicembre 1990 i trasporti di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, che circolano sul territorio nazionale in quantitativi superiori:
- a 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
- a 100 litri per tutti gli altri prodotti,
sono effettuati mediante l'originale del documento commerciale, a condizione che i recipienti siano regolarmente etichettati e provvisti di un dispositivo di chiusura a norma delle vigenti disposizioni in materia, nonché muniti del contrassegno fiscale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-8