Art. 9
In vigore dal 13 lug 1990
1. I registri di cui al regolamento CEE n. 986/89 sono costituiti:
a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili;
b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilità moderna.
2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio repressione frodi, competente per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-9