Art. 9

In vigore dal 13 lug 1990
1. I registri di cui al regolamento CEE n. 986/89 sono costituiti: a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili; b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilità moderna. 2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio repressione frodi, competente per territorio.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-9

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