Art. 5
In vigore dal 13 lug 1990
1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non prima di dodici ore avanti l'inizio del trasporto può procedere alla memorizzazione del documento già compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura.
L'apparecchiatura dovrà stampigliare sull'originale e due copie del documento commerciale omologato, ad eccezione della terza copia che deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto, il numero di matricola dell'apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si effettua quest'ultima e le quantità del prodotto trasportato. L'uso dell'apparecchiatura di cui ai precedenti commi è soggetto a preventiva autorizzazione dell'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l'idoneità dell'apparecchio e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale riceverà in consegna le bobine dei microfilms non appena usate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-5