Art. 3
In vigore dal 13 lug 1990
1. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera e), del regolamento CEE n. 986/89, per "documenti commerciali omologati" si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, di modello conforme all'allegato I del regolamento CEE n. 986/89, utilizzati e compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del citato regolamento CEE e dal presente regolamento.
2. I documenti commerciali omologati sono stampati in un originale e tre copie su fogli sovrapposti, in lingua italiana o in una o più lingue ufficiali della Comunità e con numerazione progressiva consecutiva. Il numero di serie distintivo da stampare preventivamente ai fini di cui all', paragrafo 1, lettera e), primo trattino del regolamento CEE n. 986/89, si intende il numero stampato dalla tipografia ai sensi dell', primo comma, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Il numero di serie distintivo da stampare sul documento commerciale omologato è preceduto dalle lettere IT.
3. Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione dei documenti commerciali omologati previa timbratura degli stessi da parte degli uffici repressione frodi o dei comuni, competenti per territorio, i quali prima di procedere alla timbratura devono accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico, e che i documenti commerciali omologati siano stati presi in carico nel registro con le modalità di cui all', comma 5, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura non siano titolari di un registro di carico e scarico, i documenti sono compilati e vidimati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa: a tal fine, gli uffici repressione frodi e i comuni devono munirsi di un congruo numero di suddetti documenti.
4. Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti commerciali omologati, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi, nonché gli estremi della tipografia. I comuni trasmettono ogni trenta giorni agli uffici repressione frodi, competenti per territorio, l'elenco dei documenti commerciali omologati che hanno timbrato o timbrato e compilato. I documenti commerciali, privi del timbro degli enti abilitati ad emetterlo, si considerano non emessi.
5. I documenti inutilizzati a seguito di chiusura di attività devono essere presentati, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, per l'annullamento o la distruzione all'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale redigerà apposito verbale da allegarsi al registro di carico e scarico.
6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di cui al presente articolo. È, tuttavia, consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarità dell'impresa con continuazione dell'attività dell'azienda, quali le successioni, i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale dell'attività dell'utilizzatore, purchè tale prosecuzione venga preventivamente comunicata, con raccomandata R.R., all'ufficio repressione frodi competente per territorio.
7. I documenti commerciali omologati devono recare, in aggiunta alle indicazioni previste dal regolamento CEE n. 986/89 e dal presente regolamento, l'orario di partenza, da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-3