Art. 1

In vigore dal 13 lug 1990
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti i regolamenti CEE numeri 1153/75 e 986/89 della commissione, che dettano le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo; Visti i regolamenti CEE numeri 355/79 e 2392/89 del Consiglio, e 997/81 della commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975, concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1986, relativo alle nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, emanato ai sensi dell', comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462; Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché l' della legge 2 maggio 1976, n. 160, ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; Visto l'art. 19 del regolamento CEE n. 986/8z9 che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie, in materia di registri; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla delega attribuita dall'art. 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la comunicazione in data 12 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 986/89 demanda agli Stati membri; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 per "organismo competente" si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi". 2. Ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto", di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento CEE n. 986/89, per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di vini in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto. 3. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per "prodotti" o "prodotti vinicoli": i prodotti ed i sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87 ed i corrispondenti prodotti importati dall'estero; b) per "codice": il numero attribuito ad ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall'ufficio repressione frodi competente per territorio.
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