Art. 2

In vigore dal 13 lug 1990
1. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera d), del regolamento CEE n. 986/89, per "documenti commerciali" si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. I documenti debbono essere redatti utilizzando stampati conformi agli allegati A, B e D del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e all'allegato I del decreto ministeriale 12 giugno 1982, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 986/89, nonché del presente regolamento. 2. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni di cui agli del decreto ministeriale 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. 3. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista può essere emesso il documento commerciale di cui al precedente comma 1, purchè contenga le indicazioni prescritte dall', comma 3, dello stesso decreto ministeriale 4 maggio 1981, come sostituito dall' del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
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