Art. 7

In vigore dal 13 lug 1990
1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento commerciale omologato sia compilato in tutte le sue parti. 2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore inizierà il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento commerciale omologato regolare. 3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve: a) accertare la regolarità del trasporto e del documento commerciale omologato, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la descrizione del prodotto; b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.
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Art. 7 Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. — Testo vigente | Portale Normativo