Art. 11
In vigore dal 13 lug 1990
1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite ed i cali che superino in una campagna vitivinicola l'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorchè cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87.
2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata all'ufficio repressione frodi, competente per territorio, e annotata nei registri.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-11