Art. 12
In vigore dal 13 lug 1990
1. Il consumo familiare del produttore deve essere evidenziato sui registri con specifica annotazione, al momento della chiusura annuale dei registri medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-12