Art. 12

In vigore dal 13 lug 1990
1. Il consumo familiare del produttore deve essere evidenziato sui registri con specifica annotazione, al momento della chiusura annuale dei registri medesimi.
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Art. 12 Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. — Testo vigente | Portale Normativo