Art. 15
In vigore dal 13 lug 1990
1. Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, dei vini aromatizzati, all'aggiunta di alcole in altri procedimenti, all'elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato e non rettificato, all'aumento del titolo alcolometrico, all'acidificazione, alla disacidificazione, alla dolcificazione, nonché all'imbottigliamento, è soggetto all'obbligo della tenuta dei singoli registri per ciascuna delle suddette operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-15