Art. 14

In vigore dal 13 lug 1990
1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal giorno di ricezione per le entrate, da quello di spedizione per le uscite, da quello di compimento dell'operazione per le pratiche di cui all', paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, qualora la contabilità sia computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
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Art. 14 Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. — Testo vigente | Portale Normativo