Art. 10

In vigore dal 13 lug 1990
1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 si considerano anche registri: a) il verso delle dichiarazioni annuali di raccolta, di produzione o di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87, limitatamente ai viticoltori non vinificatori, ovvero quelli che vinificano uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati, l'elaborazione di vini liquorosi, l'elaborazione di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione di vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato; b) il complesso dei documenti commerciali omologati, dei documenti commerciali o dei documenti di accompagnamento per i commercianti all'ingrosso che non effettuino alcuna delle manipolazioni di cui alla precedente lettera a).
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-10

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