Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 13 lug 1990
1. Il consumo familiare del produttore deve essere evidenziato sui registri con specifica annotazione, al momento della chiusura annuale dei registri medesimi.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-04-20;184#art-12