Art. 4

In vigore dal 13 lug 1990
1. I documenti commerciali omologati sono soggetti a convalida. 2. La convalida consiste nell'apposizione da parte del segretario comunale, o di un suo delegato, competente per territorio, di una firma e di un timbro con datario sull'originale e sulle copie dei documenti di cui al comma precedente, già compilati almeno per le parti riguardanti la quantità e la designazione del prodotto, nonché il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario. L'incaricato del comune trattiene fotocopia del documento vidimato, che dovrà essere conservata agli atti per almeno due anni. La convalida dovrà essere effettuata a cura dell'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, lo stesso dovrà essere annullato e nuovamente compilato con l'indicazione della quantità esatta.
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