Art. 2778
Ordine degli altri privilegi sui mobili
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2778
Ordine degli altri privilegi sui mobili
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L'articolo elenca in ordine numerico progressivo la graduatoria di preferenza (prelazione) con cui devono essere soddisfatti i diversi crediti garantiti da privilegio sui beni mobili. Al vertice della classifica si trovano determinati crediti previdenziali e tributari sui frutti, seguiti da spese di conservazione, crediti di lavoro agricolo e forniture, tributi e altri crediti via via subordinati. Se più crediti concorrono sullo stesso bene mobile, chi si trova in una posizione più alta nella lista prevale su chi sta più in basso. All'interno della stessa voce, come nel caso dei crediti agricoli al punto 6, la norma specifica anche un ordine interno di preferenza (raccolta, coltivazione, altri).
La norma stabilisce una gerarchia precisa per stabilire chi deve essere pagato per primo quando più creditori con privilegio generale o speciale vantano diritti sullo stesso bene mobile del debitore.
Si applica ai creditori muniti di privilegio generale o speciale su beni mobili e ai debitori i cui beni mobili sono oggetto di esecuzione o concorso tra più creditori.
Se sui beni mobili di un debitore concorrono sia un istituto previdenziale per contributi obbligatori sia un albergatore per crediti non pagati, il credito previdenziale viene soddisfatto con priorità rispetto a quello dell'albergatore.
La legge 29 luglio 1975, n. 426 ha modificato l'articolo 2778. Successivamente, il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha abrogato i numeri 3 e 9 dell'elenco.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.