CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 2778

Ordine degli altri privilegi sui mobili

In vigore dal 1 gen 1994
Salvo quanto è disposto dall', nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue: 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'; 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall', quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385; 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'; 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'; 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo; 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall', salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'; 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall', nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo; 9) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385; 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall', sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale; 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'; 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'; 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'; 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'; 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'; 16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli ; 17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'; 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'; 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'; 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2778

In sintesi

L'articolo elenca in ordine numerico progressivo la graduatoria di preferenza (prelazione) con cui devono essere soddisfatti i diversi crediti garantiti da privilegio sui beni mobili. Al vertice della classifica si trovano determinati crediti previdenziali e tributari sui frutti, seguiti da spese di conservazione, crediti di lavoro agricolo e forniture, tributi e altri crediti via via subordinati. Se più crediti concorrono sullo stesso bene mobile, chi si trova in una posizione più alta nella lista prevale su chi sta più in basso. All'interno della stessa voce, come nel caso dei crediti agricoli al punto 6, la norma specifica anche un ordine interno di preferenza (raccolta, coltivazione, altri).

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce una gerarchia precisa per stabilire chi deve essere pagato per primo quando più creditori con privilegio generale o speciale vantano diritti sullo stesso bene mobile del debitore.

A chi si applica

Si applica ai creditori muniti di privilegio generale o speciale su beni mobili e ai debitori i cui beni mobili sono oggetto di esecuzione o concorso tra più creditori.

Esempio pratico

Se sui beni mobili di un debitore concorrono sia un istituto previdenziale per contributi obbligatori sia un albergatore per crediti non pagati, il credito previdenziale viene soddisfatto con priorità rispetto a quello dell'albergatore.

Cosa è cambiato

La legge 29 luglio 1975, n. 426 ha modificato l'articolo 2778. Successivamente, il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha abrogato i numeri 3 e 9 dell'elenco.

Domande frequenti

Come si risolve il concorso tra più crediti agricoli indicati al numero 6?Tra i crediti del numero 6 sono preferiti prima quelli per la raccolta, seguiti da quelli per i lavori di coltivazione e infine da tutti gli altri crediti indicati.
In quale misura sono considerati gli accessori dei crediti previdenziali?Gli accessori relativi ai crediti previdenziali indicati al numero 8 e al numero 1 sono collocati con preferenza limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare.
Cosa accade se un credito si colloca in una posizione numerica precedente rispetto a un altro?Il creditore che si colloca al numero d'ordine inferiore esercita la prelazione e viene soddisfatto prima di quello collocato al numero d'ordine successivo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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