CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 1

Art. 2754

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.

In vigore dal 14 set 1975
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2754

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