CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 2749
Estensione del privilegio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2749