CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. I

Art. 2748

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2748

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