CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. I

Art. 2746

Distinzione dei privilegi.

In vigore dal 19 apr 1942
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2746

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