CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 2751
Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.
In vigore dal 14 set 1975
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2751