CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 1

Art. 2751

Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.

In vigore dal 14 set 1975
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti: 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2751

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo