CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 2

Art. 2755

Spese per atti conservativi o di espropriazione.

In vigore dal 19 apr 1942
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2755

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo