CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 2755
Spese per atti conservativi o di espropriazione.
In vigore dal 19 apr 1942
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2755