CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 2

Art. 2760

Crediti dell'albergatore.

In vigore dal 19 apr 1942
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2760

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