CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 2

Art. 2765

Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.

In vigore dal 19 apr 1942
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia. Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2765

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