CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 2767
Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2767