CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 2763
Crediti per canoni enfiteutici.
In vigore dal 19 apr 1942
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purchè si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2763