CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 2

Art. 2766

Abrogato

Crediti degli istituti di credito agrario.

In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2766

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