Art. 2763 · Crediti per canoni enfiteutici.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 2

Art. 2763

3050 / 3261

Crediti per canoni enfiteutici.

In vigore dal 19 apr 1942
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purchè si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2763