CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 2757
Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola.
In vigore dal 19 apr 1942
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2757