CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 1

Art. 2753

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.

In vigore dal 14 set 1975
Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2753

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