CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 2753
Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.
In vigore dal 14 set 1975
Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2753