CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 2

Art. 2756

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento.

In vigore dal 19 apr 1942
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2756

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