Art. 2750
Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2750
Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.
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L'articolo stabilisce che i privilegi riguardanti navi, aeromobili, noli e merci caricate sono disciplinati dal codice della navigazione. Per tutti gli altri privilegi previsti da leggi speciali, invece, si applicano le norme del codice civile contenute in questo capo, a meno che la legge speciale non disponga diversamente. In questo modo si coordina la disciplina generale del codice civile con le normative settoriali.
La norma serve a chiarire quali regole disciplinano i privilegi legati al settore navale e aeronautico e quelli istituiti da leggi speciali.
Si applica a coloro che vantano o devono soddisfare crediti assistiti da privilegio su navi, aeromobili, cose caricate, nolo o previsti da leggi speciali.
Un creditore vanta un privilegio per spese relative al nolo di una nave da carico. Per far valere la propria garanzia, dovrà fare riferimento alle regole stabilite dal codice della navigazione anziché a quelle generali del codice civile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.