Art. 2750 · Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. I

Art. 2750

3036 / 3261

Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.

In vigore dal 19 apr 1942
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione. Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2750