CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 2747
Efficacia del privilegio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli .
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2747