Art. 2744
Divieto del patto commissorio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2744
Divieto del patto commissorio.
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La norma stabilisce che è totalmente nullo qualsiasi accordo tra creditore e debitore che preveda il passaggio di proprietà di un bene ipotecato o dato in pegno qualora il debito non venga saldato entro la scadenza. Questa nullità opera in modo assoluto e rende l'accordo privo di effetti legali. La stessa nullità si applica anche se l'accordo viene stipulato in un momento successivo rispetto alla costituzione del pegno o dell'ipoteca.
La norma mira a impedire accordi che trasferiscano automaticamente la proprietà di un bene dato in garanzia al creditore in caso di mancato pagamento del debito.
Si applica a creditori e debitori che costituiscono garanzie reali quali pegno o ipoteca a fronte di un credito.
Un debitore ottiene un prestito e concede un'ipoteca su un immobile, accordandosi per iscritto con il creditore che, in caso di mancato rimborso entro un anno, la casa diventerà automaticamente di proprietà del creditore. In base a questa norma, tale clausola di trasferimento automatico è nulla e non produce alcun effetto.
La sanzione prevista è la nullità del patto che dispone il trasferimento della proprietà della cosa ipotecata o data in pegno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.