CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo I

Art. 2744

Divieto del patto commissorio.

In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2744

In sintesi

La norma stabilisce che è totalmente nullo qualsiasi accordo tra creditore e debitore che preveda il passaggio di proprietà di un bene ipotecato o dato in pegno qualora il debito non venga saldato entro la scadenza. Questa nullità opera in modo assoluto e rende l'accordo privo di effetti legali. La stessa nullità si applica anche se l'accordo viene stipulato in un momento successivo rispetto alla costituzione del pegno o dell'ipoteca.

Perché esiste questa norma

La norma mira a impedire accordi che trasferiscano automaticamente la proprietà di un bene dato in garanzia al creditore in caso di mancato pagamento del debito.

A chi si applica

Si applica a creditori e debitori che costituiscono garanzie reali quali pegno o ipoteca a fronte di un credito.

Esempio pratico

Un debitore ottiene un prestito e concede un'ipoteca su un immobile, accordandosi per iscritto con il creditore che, in caso di mancato rimborso entro un anno, la casa diventerà automaticamente di proprietà del creditore. In base a questa norma, tale clausola di trasferimento automatico è nulla e non produce alcun effetto.

Adempimenti e conseguenze

La sanzione prevista è la nullità del patto che dispone il trasferimento della proprietà della cosa ipotecata o data in pegno.

Domande frequenti

Cosa accade all'accordo se il patto viene stipulato dopo la costituzione del pegno o dell'ipoteca?Il patto è nullo anche se concordato posteriormente alla costituzione della garanzia.
A quali tipi di garanzie si riferisce espressamente la norma?La norma fa espresso riferimento ai beni concessi in ipoteca oppure dati in pegno.
Qual è la conseguenza legale prevista per questo tipo di patto?La conseguenza espressamente prevista dal testo è la nullità del patto stesso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo