CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo I

Art. 2740

Responsabilità patrimoniale.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2740

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