Art. 2735
Confessione stragiudiziale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2735
Confessione stragiudiziale.
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La dichiarazione confessoria resa fuori dal giudizio direttamente alla controparte (o a un suo rappresentante) ha lo stesso pieno valore probatorio di quella resa davanti al giudice. Se invece la confessione viene fatta a una terza persona oppure è inserita all'interno di un testamento, spetta al giudice valutarne liberamente il peso e l'attendibilità. Infine, non è possibile ricorrere alla prova per testimoni per dimostrare una confessione stragiudiziale se la legge vieta i testimoni per la materia specifica su cui verte la dichiarazione.
La norma definisce il valore come prova delle dichiarazioni sfavorevoli rese al di fuori di un processo, distinguendone l'efficacia a seconda del soggetto che le riceve. Inoltre, fissa precisi limiti all'uso dei testimoni per dimostrare l'avvenuta confessione.
Si applica a chiunque renda o riceva una confessione al di fuori di un giudizio, ai terzi destinatari di tali dichiarazioni e al giudice chiamato a valutarne l'efficacia probatoria.
Un debitore ammette per iscritto direttamente al proprio creditore di dovergli una determinata somma: tale ammissione ha la medesima efficacia di una confessione resa in tribunale. Se lo stesso debitore confida il debito a un conoscente estraneo ai fatti o lo scrive nel proprio testamento, il giudice potrà valutare liberamente l'attendibilità di questa dichiarazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.