CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo VI

Art. 2736

Specie.

In vigore dal 19 apr 1942
Il giuramento è di due specie: 1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; 2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2736

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