CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo VI
Art. 2736
3022 / 3261Specie.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giuramento è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2736