CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo V
Art. 2734
Dichiarazioni aggiunte alla confessione.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando alla dichiarazione indicata dall' si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2734