CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo V

Art. 2730

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2730

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