CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo III
Art. 2725
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2725