CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IV

Art. 2728

Prova contro le presunzioni legali.

In vigore dal 19 apr 1942
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2728

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo