Art. 2728 · Prova contro le presunzioni legali.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo IV

Art. 2728

3033 / 3280

Prova contro le presunzioni legali.

In vigore dal 19 apr 1942
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2728