CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo III

Art. 2722

Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

In vigore dal 19 apr 1942
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2722

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