CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. VII
Art. 2720
Efficacia probatoria.
In vigore dal 19 apr 1942
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2720