CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VII

Art. 2720

Efficacia probatoria.

In vigore dal 19 apr 1942
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2720

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