CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2717

Valore probatorio di altre copie.

In vigore dal 19 apr 1942
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2717

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo