CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2714

Copie di atti pubblici.

In vigore dal 19 apr 1942
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2714

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