Art. 2709
Efficacia probatoria contro l'imprenditore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2709
Efficacia probatoria contro l'imprenditore.
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I libri e le scritture contabili delle imprese obbligate alla registrazione possono essere usati come prova a sfavore dell'imprenditore stesso. Ciò significa che quanto annotato nei registri contabili fa fede contro chi li tiene. Tuttavia, la legge stabilisce il principio di inscindibilità: chi intende avvalersi di queste scritture a proprio favore deve accettarne il contenuto nella sua interezza. Non è consentito estrapolare soltanto le registrazioni vantaggiose e rifiutare quelle contrarie.
La norma mira a consentire l'uso probatorio dei documenti contabili contro l'imprenditore che li ha redatti, tutelandolo al contempo dal rischio che la controparte ne utilizzi solo le parti favorevoli.
La norma si applica agli imprenditori a capo di imprese soggette a registrazione e a chiunque intenda utilizzare i loro libri o scritture contabili come prova.
Un fornitore agisce contro un'impresa per ottenere il pagamento di una fornitura e utilizza il libro giornale dell'imprenditore per dimostrare che il debito è stato registrato. Poiché la scrittura contabile riporta anche un contestuale pagamento parziale, il fornitore non può negare tale pagamento, dovendo accettare l'intero contenuto della registrazione. Il debito riconosciuto sarà quindi solo quello residuo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.