CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 2710

Efficacia probatoria tra imprenditori.

In vigore dal 19 apr 1942
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2710

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